Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette
Direzione Centrale dell’imposizione indiretta
Sulla produzione e sui consumi
Prot.157/UDC-CM
04.APR.2000
 
Oggetto: D.M. 13 gennaio 2000, n. 55. Regolamento recante norme in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise.
Nella G.U. n. 61 del 14/3/2000 è stato pubblicato il decreto in oggetto, che sostituisce, aggiornandolo, il DM 13 maggio 1971, modificato dal DM 21 novembre 1974.

I punti più rilevanti del suddetto regolamento, entrato in vigore alle ore zero del 29 marzo ed a cui sono allegate una tabella A, recante le misure dei cali naturali, ed una tabella B, recante le misure dei cali tecnici, sono i seguenti:

a) l’art. 1, comma 2, dove viene chiarito che fra i cali naturali rientrano anche quelli afferenti all’introduzione ed all’estrazione dal magazzino;


b) l’art. 2, comma 1, dove è stabilito che il riconoscimento dell’abbuono sui cali contenuti entro le misure indicate nelle tabelle A e B è effettuato su richiesta dell’interessato.
La presentazione dl tale richiesta, per la maggior parte dei casi, rappresenta un adempimento di natura esclusivamente formale, non ravvisandosi motivi per i quali l’interessato dovrebbe rinunciare all’abbuono sui cali; ha, invece, anche natura sostanziale qualora si riferisca ad operazioni semplici, in quanto, in tale evenienza, la concessione dei cali è subordinata a specifici adempimenti da parte sia dell’Amministrazione sia dell’interessato, per cui quest’ultimo potrebbe decidere di non avvalersi di tale beneficio, per eliminare vincoli alla propria operatività.
Ciò premesso, si precisa che, per quanto concerne i cali naturali, la richiesta di riconoscimento può essere presentata "una tantum" e richiamata nei verbali d’inventario o di verifica redatti in contraddittorio con l’interessato, mentre, per quanto concerne i cali tecnici, per quelli derivanti da operazioni semplici la richiesta di riconoscimento è già insita nella procedura prevista dai telescritti prot. n. 278/8 del 2/6/93 e n. 724/8 dell’8/6/93, riportati nella circolare n. 188, prot. n. 766/8 del 19/6/93.
Per quanto concerne, invece, i cali di trasporto, per i trasferimenti a mezzo oleodotto la richiesta è presentata "una tantum dal mittente; per i trasferimenti con altri mezzi, gli UTF avranno cura di invitare immediatamente tutti i depositi fiscali che effettuano tali tipi di movimentazioni a presentare una richiesta di riconoscimento "una tantum" e comunicheranno a questa Direzione entro 30 giorni dalla data della presente, per la successiva divulgazione, gli estremi di quei depositi che, per mera ipotesi, non avessero presentato la domanda, rinunciando in tal modo al beneficio.
Nelle more di tale divulgazione, rimarrà invariata la procedura relativa all’apposizione dei visti sugli esemplari 3 e 4 dei DAA ed alla restituzione dell’esemplare n. 3, ferma restando l’effettuazione di eventuali recuperi d’imposta, in mancanza della presentazione della richiesta in esame.
Per quanto concerne le partite pervenute da depositi fiscali comunitari, la richiesta, anche "una tantum", può essere prodotta, in alternativa al mittente, anche dal destinatario, al momento della presentazione all’UTF degli esemplari n. 3 e n. 4 dei DAA relativi alle partite per le quali tali cali si siano verificati. In ogni caso, prima di attivare eventuali procedure di recupero, i mittenti comunitari dovranno essere informati della facoltà di richiedere l’abbuono.


c) l’art. 2, comma 3, con il quale, a seguito di rilevazioni statistiche, la misura delle perdite di magazzino per la birra, prevista dall’art. 35, comma 5, del testo unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nello 0,30% del quantitativo estratto mensilmente, viene abbassata allo 0, 20%;


d) l’art. 2, comma 4, che prevede la possibilità, per il direttore della circoscrizione doganale, di riconoscere, a richiesta dell’interessato e sentito, se del caso, il laboratorio chimico e l’UTF, cali in misure superiori a quelle riportate nelle tabelle allegate al decreto; tale riconoscimento, per gli impianti sottoposti al controllo dell’UTF, è effettuato, a norma dell’art. 4, comma 1, dai direttore del predetto ufficio. In entrambi i casi occorrerà valutare, ai sensi dell’art. 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993 (regolamento d’applicazione del codice doganale comunitario), le prove fornite dall’interessato, dalle quali risulti che le perdite sono imputabili a cause inerenti unicamente alla natura delle merci e che egli non ha commesso alcuna negligenza o manovra fraudolenta, come definite dalla sopracitata norma comunitaria.
Al riguardo si dispone che, nei primi due anni di applicazione del regolamento, i casi in cui, per i prodotti sottoposti ad accisa o ad imposta di consumo, sia stato riconosciuto un calo maggiore siano segnalati alle divisioni tecniche di questa Direzione Centrale competenti per materia, corredando l’informativa con una dettagliata relazione.



Per quanto concerne la tabella A, si rileva che:

A) nel punto 1) delle note è previsto che in taluni casi il calo, invece che al periodo di giacenza, sia commisurato al carico di magazzino. In tale evenienza la sua misura, nella colonna 3 della tabella, è contrassegnata da un asterisco;


B) nel punto 3) delle note viene specificato che, per la birra non confezionata (cioè in condizioni diverse da quelle in cui viene immessa in consumo e in cui, quindi, a norma dell’art. 35, comma 1, del testo unico delle accise, viene accertata l’imposta) il calo ammissibile è determinato ai soli fini dei diritti diversi dall’accisa. Ovviamente, in caso di frode, l’accisa sarà recuperata anche se il prodotto non è condizionato;


C) nel punto 4) delle note è prevista una maggiorazione, rispetto alle misure riportate nella tabella, per i cali degli alcoli e dei prodotti alcolici custoditi in recipienti di legno di capacità non superiore ai 4 ettolitri o in recipienti di legno di ciliegio;


D) nel punto 5) delle note viene chiarito che la misura del calo previsto per l’alcole etilico denaturato è comprensiva anche delle perdite per filtrazione, imbottigliamento od altro motivo tecnico;


E) i cali previsti per il vino, il vermouth ad i sidri sono riferiti al volume, in quanto su tale parametro si determina la tassazione, e per l’alcole in essi contenuto non si applica più il disposto del punto 3) delle note alla tabella A) annessa al sopracitato DM 21 novembre 1974, essendo i prodotti di cui trattasi sottoposti ad autonoma tassazione;


F) per l’alcole etilico denaturato la misura del calo ammissibile è riferita al carico di magazzino, per quanto già detto al precedente punto A). In proposito si chiarisce che per l’alcole denaturato detenuto in depositi da cui è estratto esclusivamente allo stato sfuso il calo ammissibile in sede di inventario presso i suddetti impianti è quello previsto in caso di confezionamento in recipienti di capacità superiore a 50 litri;


G) per le benzine e per gli altri oli leggeri, esclusa l’acqua ragia minerale, il calo è commisurato al parametro preso a base per la tassazione, e cioè al volume a 15°C, e la sua misura è stata confermata nel valore del 3%, per i depositi di capacità minore o eguale a 500 metri cubi, e ridotta al 2%, per i depositi di capacità superiore. Ciò in relazione ai risultati di un’indagine statistica. E’ stata, quindi, eliminata la differenziazione, operata dall’art. 4 del DPR 29 aprile 1975, n. 232, fra magazzini di fabbrica e depositi doganali o assimilati. Per l’acqua ragia e gli oli medi e oli da gas la percentuale del calo resta confermata all’1%, con riferimento non più al peso ma al volume a 15 °C. Per gli oli combustibili, infine, il calo viene determinato con riferimento al carico di magazzino, con un criterio pressoché analogo a quello adottato dall’art. 6 della legge 15 dicembre 1971, n. .1161, per lo scarico delle deficienze presso i depositi commerciali di tale prodotto;


H) per gli oli minerali denaturati detenuti da impianti che riforniscono esclusivamente i diretti utilizzatori (quali i depositi al dettaglio di prodotti agevolati per l’agricoltura), il calo è commisurato al carico di magazzino, come, in precedenza, previsto dall’art. 16 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474;


I) la misura del calo per i GPL, sempre a seguito di rilevazione statistica, è stata portata dal 4% in peso previsto dall’art. 4 del DPR 29 aprile 1975, n. 232 al 3% in peso;



Per quanto concerne la tabella B), non necessita di particolari delucidazioni, atteso quanto esposto a commento della tabella A. Merita solo richiamare l’attenzione:
- sul punto 3 delle note, dove viene stabilito che il calo afferente ad un trasferimento effettuato con l’impiego di più mezzi di trasporto è quello relativo al sistema per l’impiego del quale è prevista la misura più elevata, maggiorato dei cali attinenti ai travasi fra i vari mezzi di trasporto nonché dell’eventuale calo naturale in relazione alla durata del viaggio;
- sulla previsione, per le operazioni di imbottigliamento del GPL, di un calo del 2%, misura eguale alla percentuale di abbattimento del quantitativo tassabile dei GPL destinati all’imbombolamento prevista dall’art. 3 del DL 24 novembre 1954, n. 1071, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre
1954, n. 1167.
Ciò premesso, si osserva che fra le innovazioni più rilevanti, relativamente agli oli minerali sottoposti a tassazione a volume, vi è quella della commisurazione del calo al volume a 15 °C anziché al peso.
Tale innovazione, per fini di semplicità e razionalità di applicazione e di snellimento dei controlli, postulerebbe che le contabilità relative ai suddetti prodotti fossero tenute con riferimento al volume a 15 °C, dovendosi effettuare, in sede di verifica, la differenza fra le giacenze contabili e le giacenze effettive e confrontare tale differenza con l’ammontare dei cali ammissibili, esprimendo tutte le suddette quantità in volume a 15 °C.
Nelle more dell’emanazione di una norma regolamentare che modifichi, nel senso sopraindicato, le disposizioni relative alla tenuta delle contabilità, nei casi in cui sia stato previsto il riferimento al peso, si esamina, qui di seguito, la situazione relativa alle varie tipologie di impianti e depositi petroliferi:

A) per quanto riguarda i depositi fiscali, essendo già attualmente le contabilità tenute, oltre che a peso, anche a volume a 15 °C, il nuovo parametro di riferimento per i cali ammissibili non comporta particolari problemi, se non quello, in occasione di inventari effettuati in data successiva al 28 marzo, di rideterminare, a volume, il calo maturato nel periodo antecedente alla data di entrata in vigore del nuovo regime, precedentemente espresso solo a peso. Al riguardo si chiarisce che la suddetta rideterminazione può essere effettuata secondo i criteri di cui all’ultimo capoverso del punto 3 della circolare n. 13, prot. n. 3334/XI del 28/4/80, utilizzando cioè, per la conversione da peso a volume, il peso specifico a 15 °C, corretto, ottenuto dal rapporto fra la somma dei pesi dei prodotto assunto in carico nel periodo preso a base dell’inventario, aumentato delle giacenze all’inizio del suddetto periodo, ed i corrispondenti volumi. Per facilitare i conteggi dei cali ammissibili in volume, nel periodo successivo a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto, gli esercenti dei suddetti depositi provvederanno ad aggiornare, entro i tempi tecnici occorrenti, le loro scritturazioni contabili, riportando, in luogo delle rimanenze giornaliere espresse in peso, quelle espresse in volume;


B) per quanto riguarda i depositi di cui all’art. 25 del testo unico delle accise (la cui contabilità, come si è detto, dovrà continuare ad essere tenuta a peso fino all’emanazione della specifica norma regolamentare sopramenzionata), la conversione del calo maturato alla data del 28 marzo, espresso in peso, nel corrispondente valore espresso in volume a 15 °C verrà effettuata sulla base del peso specifico medio a 15 °C, corretto per tener conto della spinta dell’aria, calcolato secondo il criterio esposto alla lettera A, come rapporto fra i pesi ed i volumi del carico di magazzino, attribuendo, per la determinazione di quest’ultimo, alle giacenze al 1° gennaio 2000 i valori dei pesi specifici convenzionali utilizzati in occasione dei cambiamenti di aliquote, a meno che non sia diversamente documentato dall’esercente.
Per la determinazione del calo a volume maturato dopo il 28 marzo e della giacenza contabile alla data dell’inventario, essendo, come si è detto, la contabilità tenuta a peso ed essendo solo per i DAS (ma non anche per gli altri documenti utilizzati per la scorta delle partite estratte nei casi in cui non è prescritto l’uso del DAS) espressamente previsto l’obbligo di riportare anche i dati relativi al volume a 15 °C, potrebbe non essere possibile, oltre che laborioso, effettuare la suddetta determinazione a partire dalla predetta documentazione.
Pertanto, anche in questo caso, occorrerà ricorrere alla formula sopramenzionata, per effettuare la conversione peso- volume.
Per quanto concerne i depositi di prodotti denaturati per la vendita al dettaglio, la loro situazione, al 28 marzo, è analoga a quella degli altri depositi liberi.
Infatti il calo ammissibile, pur se rapportato all’1% del carico di magazzino, fino al 28 marzo è riferito al peso e non al volume; occorre quindi riconvertirlo, con le stesse modalità utilizzate per i depositi liberi.
Dopo il 28 marzo, per la determinazione delle giacenze contabili a volume valgono le stesse considerazioni fatte per i depositi liberi, mentre il calo a volume maturato dopo la suddetta data può essere determinato a partire dai documenti di carico e dalla giacenza contabile al 28 marzo.


C) nulla è innovato per quanto concerne la procedura per la determinazione dei cali ammissibili presso i distributori stradali di carburante e presso i depositi commerciali di gasolio, che resta quella prevista dall’art. 50, comma 2, del testo unico delle accise. In particolare, per il gasolio detenuto presso depositi commerciali, facendo la norma riferimento al quantitativo assunto in carico nel periodo preso a base della verifica ed essendo le contabilità, attualmente, tenute a peso, anche il calo é riferito a tale parametro.
Per quanto riguarda gli oli combustibili, per i quali la determinazione del calo ammissibile è effettuata, secondo le nuove disposizioni, con riferimento al carico di magazzino, il totale del calo ammissibile da considerare in caso di inventari successivi al 28 marzo è dato dalla somma del calo maturato fino a tale data, calcolato secondo la previgente normativa, e di quello maturato dopo tale data, calcolato secondo le nuove disposizioni.
Si rammenta, infine, che il nuovo valore del coefficiente per la determinazione del calo giornaliero, di cui alla circolare n. 368, prot. n. 5291/XI del 28/6/75, è pari a 0,0000548 per la benzina custodita in depositi di capacità superiore a 500 metri cubi e a 0,0000822 per la benzina custodita in depositi di capacità eguale o inferiori ai 500 metri cubi e per il GPL.

Eventuali problematiche connesse all’applicazione del regolamento in oggetto e delle presenti istruzioni saranno qui tempestivamente rappresentate, per le conseguenti determinazioni.