MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
DIREZIONE CENTRALE DELL’IMPOSIZIONE INDIRETTA
SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

DIV. IV
PROT. N. 584-98 DEL 2.FEB.1998

Oggetto : Tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) – Art. 17, commi da 29 a 33, della legge 27.12.1997, n. 449

La legge 27.12.1997, n. 449 , all’art. 17, dal comma 29 al comma 33, prevede l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 1998 di una tassa sulle emissioni annue di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) , nelle misure seguenti :
- Lire 103.000 per tonnellata di anidride solforosa (SO2)
- Lire 203.000 per tonnellata di ossidi di azoto (NOx)
Obbligati al pagamento della predetta tassa sono, ai sensi del comma 30 del citato art. 17.,gli esercenti i grandi impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 98/609/CEE del Consiglio dal 24.11.1988, pubblicata sulla G.U. delle Comunità Europee del 7.12.1988 n. L336, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno dei detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50MW (rientrano, ad esempio, tra questi impianti le raffinerie, gli stabilimenti petrolchimici , le centrali termoelettriche ed altri stabilimenti industriali che abbiano una centrale termoelettrica).
I predetti esercenti sono tenuti a presentare agli uffici Tecnici di Finanza competenti per territorio, entro la fine di febbraio di. ogni anno, un’apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell’anno precedente.
La prima dichiarazione dovrà, pertanto, essere presentata dai soggetti obbligati entro la fine del mese di febbraio del 1999 e dovrà riguardare le emissioni relative all’anno 1998.
Il pagamento della tassa dovrà essere effettuato in rate di acconto trimestrali (Con scadenza 31.3, 30.6, 30.9, 31.12) di uguale importo da calcolarsi sulla base delle emissioni dell’anno precedente.
Pertanto, per la determinazione delle rate di. accanto relative al 1998 (di cui la prima dovrà essere versata entro il 31.3.1998), saranno presi. a riferimento i dati che gli esercenti i grandi impianti forniscono al Ministero dell’Ambiente ai sensi del D.M. 8.5.1989, allegato 10 punto B/2, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30.5.1989.
Il Ministero dell’Ambiente è pregato di trasmettere alla scrivente i predetti dati, non appena possibile, onde consentire a questa Direzione Centrale di. fare le opportune comunicazioni ai dipendenti uffici.
Le somme dovute dovranno essere versate, con le consuete modalità, sul capitolo 1441, così come previsto dal decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, pubblicato suI S.0. n. 258 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31.12.1997, serie generale.
Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, atteso che, ai sensi del comma 32 del menzionato art. 17, dovrà essere emanato apposito regolamento per stabilire le norme regolamentari di applicazione della predetta tassa.