TABELLA A














CALI NATURALI














Note:














1) I cali naturali sono commisurati per anno di giacenza; per i periodi minori di un anno si




liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese compiuto




anche le frazioni di mese, eccezion fatta per le merci classificate ai capitoli 22, 27 e 29




per le quali il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in




giorno. Con gli stessi criteri si calcola l'aliquota percentuale di cui all'art. 2, primo comma,




lettera a) del decreto.














2) Per i prodotti di cui alle voci 20.06 B.I., 22.05, 22.06, 22.07 3 22.10, quando rendasi




applicabile la sovrimposta di confine, oltre al calo in peso è ammesso il calo in volume




anidro previsto per l'alcole etilico contenuto nei prodotti stessi.





















Voce della tariffa

Denominazione delle merci

Misura del calo






doganale n.


annuo






1

2

3






ex 02.01

Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n.01.01 al n. 01.04 incluso, congelate

3 % in peso






ex 02.02

Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), congelati

3 % in peso






ex 02.03

Fegati di volatili:






congelati

3 % in peso







salati o in salamoia, secchi o affumicati

5 % in peso






ex 02.04

Altre carni e frattaglie, commestibili, congelate

3 % in peso






ex 02.05

Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca):


congelate

3 % in peso







salato o in salamoia, secco o affumicato

5 % in peso






ex 02.06

Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili) salate o in salamoia, secche o affumicate

5 % in peso






ex 03.01

Pesci congelati

3 % in peso






ex 03.02

Pesci semplicemente salati o in salamoia secchi o affumicati

5 % in peso






ex 03.03

Crostacei o molluschi, compresi i testacei (anche separati, dal loro guscio e dalla loro conchiglia), congelati

3 % in peso






ex 04.04 E; I; a

Grana, pecorino altri

3 % in peso






ex 04.05

Uova di volatili, in guscio, conservate in magazzini frigoriferi

5 % in peso






08.01;ex E; ex F; ex G

Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile , secche in guscio o senza guscio

1 % in peso






ex 08.05

Frutta a guscio, escluse quelle della voce 08.01, secche anche sgusciate o decorticate

1 % in peso






08.06

Mele, pere e cotogne, fresche, conservate in magazzini frigoriferi

10 % in peso






ex 09.01; ex A; I

Caffè, non torrefatto, anche decaffeinizzato, in grani anche pellicolati

1,2 % in peso






10.01

Frumento, compreso quello segalato

1 % in peso






10.02

Segala

1 % in peso






10.03

Orzo

1,2 % in peso






10.04

Avena

1,2 % in peso






10.05

Granturco

1,5 % in peso






ex 11.02

Cereali mondati (decorticati o pilati) perlati, soltanto spezzati o schiacciati:




B.I.; C.I.; D.I.

Frumento

1 % in peso






B.II; C.II.; D.II.

Segala

1 % in peso






B.III; C.III.; D.III.

Orzo

1 % in peso






B.IV.; C.IV.; D.IV.

Avena

1,2 % in peso






B.V.; C.V.; D.V.

Granturco

1,5 % in peso






12.01

Semi e frutti oleosi, anche frantumati

1 % in peso






ex 15.03

Oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati

2 % in peso






15.04

Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini anche raffinati

2 % in peso






15.06

Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, ecc.)

2 % in peso






15.07

Oli vegetali fissi, fluidi e concreti, greggi, depurati o raffinati

2 % in peso






15.08

Oli animali o vegetali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati

2 % in peso






15.09

Degras

2 % in peso






15.10

Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali

2 % in peso






ex 15.12

Oli e grassi animali o vegetali parzialmente idrogenati

2 % in peso






ex 15.17

Residui provenienti dalla lavorazioni delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, liquidi o concreti

2 % in peso






16.01

Salsicce, salami e simili, di carne, di frattaglie o di sangue

5 % in peso






ex 18.01

Cacao in grani, non torrefatto, anche infranto

1 % in peso






20.06

Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:



A

Frutta a guscio comprese le arachidi tostate

1 % in peso







Altre:





B.I.

Con aggiunta di alcole:






in recipienti di legno

4 % in peso







in altri recipienti

1 % in peso






22.05

Vini di uve fresche e mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):





in recipienti di legno

4 % in peso







in altri recipienti

1 % in peso






22.06

Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche




in recipienti di legno

4 % in peso







in altri recipienti

1 % in peso






22.07

Sidro, sidro di pere, ed altre bevande fermentate:






in recipienti di legno

4 % in peso







in altri recipienti

1 % in peso






22.08

Alcole etilico non denaturato di 80° e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione:




in recipienti di legno

4 % in volume anidro







in altri recipienti

1 % in volume anidro






22.09

Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande:

in recipienti di legno

4 % in peso







in altri recipienti

1 % in peso






22.10

Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:





in recipienti di legno

4 % in peso







in altri recipienti

1 % in peso






ex 27.07; ex B

Oli aromatici assimilati ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillati più del 65 % del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo)

1 % in peso






ex 27.07; ex G

Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile

1 % in peso






27.09

Oli greggi di petrolio e di minerali bituminosi

1 % in peso






ex 27.10

Oli di petrolio e di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituis

ex A

Oli leggeri e preparazioni, definiti nei paragrafi A e B delle note complementari al capitolo 27, esclusa l'acqua ragia minerale

4 % in peso






ex A; B; C

Acqua ragia minerale, oli medi, oli pesanti, o preparazioni definite nei paragrafi da C ad H delle note complementari al capitolo 27

1 % in peso






ex 27.11

Idrocarburi aciclici, saturi o non saturi, a 3 o 4 atomi di carbonio, liquefatti

4 % in peso






27.12

Vaselina

1 % in peso






ex 27.13

Paraffina cera di petrolio o di materiali bituminosi, ozocerite, ceresina, residui paraffinosi, anche colorati

1 % in peso






ex 27.14; ex C

Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile

1 % in peso






ex 29.01; ex B; ex D

Cicloesano, benzolo, toluolo, xilolo, stirolo monomero, etilbenzolo, cumene

4 % in peso






ex 29.02; ex A

Cloruro di etile, dicloroetano, cloruro di vinile mon.; tricloroetilene

4 % in peso






ex 29.02

Tetracloroetano, percloroetilene

2 % in peso






ex 29.04; ex A

Alcole metilico (metanolo), propilico, isopropilico, butilico, isobutilico

4 % in volume anidro






ex 29.11

Acetaldeide

4 % in peso






ex 29.13; ex A; I

Monochetoni (acetone, metiletilchetone, metilisobutilchetone)

4 % in peso






ex 29.14

Acetato vin. mon.

4 % in peso






ex 29.27

Acrilonitrile

4 % in peso






ex 38.19 E

Alchilbenzoli in miscela

2 % in peso






















Visto, il Ministro per le finanze





Tanassi






TABELLA B














CALI TECNICI














Note:














1) Per operazioni semplici (colonna 3) si intendono gli spostamenti e le manipolazioni di cui le




merci possono formare oggetto (travaso, carico, scarico, cernita, miscelazione, ecc.).




E' considerata operazione semplice anche l'apertura temporanea dei contenitori, recipienti




ed involucri di cui all'art. 5 del decreto, contenenti prodotti volatili.













2) Quando nella colonna 3 sono indicate più operazioni semplici la corrispondente misura del




calo si riferisce ad ogni singola operazione.













3) Quando nella colonna 3 è indicata l'operazione del trasporto, la corrispondente misura del




calo si riferisce all'operazione considerata nell'intero ciclo di svolgimento, comprese cioè il carico,




lo scarico ed i travasi. A tale misura può essere cumulata, a norma dell'art. 3 del decreto, quella




dell'eventuale calo naturale in relazione alla durata del trasporto.













Voce della tariffa

Denominazione delle merci

Tipo di operazione

Misura del calo





doganale n.








1

2

3

4





ex 04.04.; E; I; a

Grana, pecorino, altri

Operazioni semplici

0,5 % in peso





10.01

Frumento, compreso quello segalato

Id.

1 % in peso





10.02

Segala

Id.

1 % in peso





10.03

Orzo

Id.

1 % in peso





10.04

Avena

Id.

1 % in peso





10.05

Granturco

Id.

1,3 % in peso





ex 11.02

Cereali mondati (decorticati o pilati), perlati, soltanto spezzati o schiacciati:




B.I.; C.I.; D.I

Frumento

Id.

1 % in peso





B.II.; C.II.; D.II

Segala

Id.

1 % in peso





B.III.; C.III.; D.III

Orzo

Id.

1 % in peso





B.IV.; C.IV.; D.IV

Avena

Id.

1 % in peso





B.V.; C.V.; D.V

Granturco

Id.

1,3 % in peso





12.01

Semi e frutti oleosi, anche frantumati

Id.

1 % in peso





20.06 B.I.

Frutta altrimenti preparate e conservate anche con aggiunta di zucchero o alcole altre:




con aggiunta di alcole 1) Operazioni semplici

0,3 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne

1 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





22.08

Alcole etilico non denaturato di 80° e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione: 1) Operazioni semplici

0,3 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne

2 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





22.09

Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette "estratti concentrati") per la fabbricazione delle bevande: 1) Operazioni semplici

0,3 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne

2 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex 27.07; ex B

Oli aromatici assimilati, ecc. 1) Operazioni semplici

0,2 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne

1 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex 27.07; ex G

Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile 1) Operazioni semplici

0,2 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne

1 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





27.09

Oli greggi di petrolio e di minerali bituminosi 1) Operazioni semplici

0,2 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni

1 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex 27.10

Oli di petrolio e di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70 % e delle quali detti oli costituis

ex A

Oli leggeri e preparazioni, definiti nei paragrafi A e B delle note complementari al capitolo 27, esclusa l'acqua ragia minerale 1) Operazioni semplici

0,2 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni

2 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex A; B; C

Acqua ragia minerale, oli medi, oli pesanti, o preparazioni definite nei paragrafi da C ad H delle note complementari al capitolo 27 1) Operazioni semplici

0,2 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni

1 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex 27.11

Idrocarburi aciclici, saturi o non saturi, a 3 o 4 atomi di carbonio, liquefatti 1) Operazioni semplici

0,2 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni

2 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





27.12

Vaselina 1) Operazioni semplici

0,2 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni

1 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex 27.13

Paraffina cera di petrolio o di materiali bituminosi, ozocerite, ceresina, residui paraffinosi, anche colorati 1) Operazioni semplici

0,2 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni

1 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex 27.14; ex C

Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile 1) Operazioni semplici

0,2 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni

1 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex 29.01; ex D

Cicloesano, benzolo, toluolo, xilolo, stirolo monomero, etilbenzolo, cumene 1) Operazioni semplici

0,3 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni

2 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex 29.02

Cloruro di etile, dicloroetano, cloruro di vinile, tetracloroetano, percloroetilene, tricloroetilene 1) Operazioni semplici

0,3 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni

2 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex 29.04; ex A

Alcole metilico (metanolo), propilico, isopropilico, butilico, isobutilico 1) Operazioni semplici 0,3 % in volume anidro




2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni 2 % in volume anidro




stradale, per ferrovia o per altre vie 0,5 % in volume anidro


ex 29.11

Acetaldeide 1) Operazioni semplici

0,3 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni

2 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex 29.13; ex A; I

Monochetoni (acetone, metiletilchetone, metilisobutilchetone) 1) Operazioni semplici

0,3 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni

2 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex 29.14

Acetato vin. mon. 1) Operazioni semplici

0,3 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni

2 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex 29.27

Acrilonitrile 1) Operazioni semplici

0,3 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni

2 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





ex 38.19 E

Alchilbenzoli in miscela 1) Operazioni semplici

0,2 % in peso







2) Trasporto:






via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni

1 % in peso







stradale, per ferrovia o per altre vie

0,5 % in peso





















Visto, il Ministro per le finanze





Tanassi