1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, fermo restando il rispetto dei decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti di combustione con potenza termica uguale o superiore a 50 MW è consentito altresì l’uso di:
olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 18% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;
lignite con contenuto di zolfo non superiore all’1,5% in peso;
miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti ed emulsionanti, purché il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al comma 1;
coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso e di materie volatili non superiore al 12% in peso.
3. Fatto salvo guanto previsto ai precedenti commi, negli impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW che rispettino i valori limite di emissione fissati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è consentito altresì l’uso di:
emulsioni in acqua di bitumi naturali con contenuto in acqua non superiore al 35% in peso, aventi un contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso e un contenuto dl vanadio e nichel, come somma, non superiore a 450 ppm (entrambi i valori sono riferiti alla emulsione tal quale);
petrolio greggio con contenuto dl nichel e vanadio, come somma, non superiore a230 ppm. il cui impiego è comunque sottoposto alla disciplina di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successivi aggiornamenti.
4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, fermo restando. il rispetto dei decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nel luogo stesso di produzione è consentito altresì l’uso di:
olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 18% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;
coke da petrolio;
tutti i combustibili derivanti da greggi nazionali, in deroga a quanto previsto all’allegato 3B, punto B)4, al decreto ministeriale 12 luglio 1990.
5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, fermo restando il rispetto dei decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti nei quali durante il processo produttivo o di combustione i composti dello zolfo vengono fissati e/o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto che si ottiene, è consentito altresì l’uso di:
olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 18% in peso e con contenuto in nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;
bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in peso;
coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in peso.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai forni per la produzione della calce impiegata nell’industria alimentare.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, nella regione Sardegna è altresì consentito l’uso di combustibili indigeni, incluse le miscele acqua-carbone, in:
centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica purché vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell’allegato VIII della direttiva 88/609/CEE, resta fermo il rispetto dei decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
impianti di cui al comma 2 del presente articolo.