G.U. n. 276 del 25 novembre 1995
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
2 ottobre 1995.
Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Su proposta del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Visto l’art. 2, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Visto l’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
Visto il decreto ministeriale dell’8 maggio 1989 che fissa valori limite di emissione per i nuovi impianti di combustione superiori a 50 MW;
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990 che fissa valori limite di emissione per gli impianti industriali esistenti;
Visto il decreto ministeriale del 20 maggio 1991 che fissa "Criteri per l’elaborazione dei piani regionali per il risanamento della qualità dell’aria";
Viste le leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;
Visto il decreto ministeriale del 31 dicembre 1993 che fissa "Modalità di applicazione del trattamento agevolato per il biodiesel e criteri di ripartizione del contingente";
Visto il decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 95;
Visti i protocolli alla Convenzione sull’inquinamento transfrontaliero a lunga distanza adottata a Ginevra il 13 novembre 1979;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 1988, n. 240 come modificato dal decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 97, che fissa il tenore di zolfo nel gasolio;
Visto il decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162;
Vista la delibera del Cipe del 25 febbraio 1994 relativa alla programmazione nazionale per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica;
Decreta.

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.


2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, fermo restando il rispetto dei decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti di combustione con potenza termica uguale o superiore a 50 MW è consentito altresì l’uso di:
olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 18% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;
lignite con contenuto di zolfo non superiore all’1,5% in peso;
miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti ed emulsionanti, purché il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al comma 1;
coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso e di materie volatili non superiore al 12% in peso.


3. Fatto salvo guanto previsto ai precedenti commi, negli impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW che rispettino i valori limite di emissione fissati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è consentito altresì l’uso di:
emulsioni in acqua di bitumi naturali con contenuto in acqua non superiore al 35% in peso, aventi un contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso e un contenuto dl vanadio e nichel, come somma, non superiore a 450 ppm (entrambi i valori sono riferiti alla emulsione tal quale);
petrolio greggio con contenuto dl nichel e vanadio, come somma, non superiore a230 ppm. il cui impiego è comunque sottoposto alla disciplina di cui al decreto del Presidente dalla Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successivi aggiornamenti.


4. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, fermo restando. il rispetto dei decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nel luogo stesso di produzione è consentito altresì l’uso di:
olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 18% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;
coke da petrolio;
tutti i combustibili derivanti da greggi nazionali, in deroga a quanto previsto all’allegato 3B, punto B)4, al decreto ministeriale 12 luglio 1990.


5. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, fermo restando il rispetto dei decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, negli impianti nei quali durante il processo produttivo o di combustione i composti dello zolfo vengono fissati e/o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto che si ottiene, è consentito altresì l’uso di:
olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 18% in peso e con contenuto in nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;
bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in peso;
coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in peso.


6. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai forni per la produzione della calce impiegata nell’industria alimentare.


7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, nella regione Sardegna è altresì consentito l’uso di combustibili indigeni, incluse le miscele acqua-carbone, in:
centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica purché vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell’allegato VIII della direttiva 88/609/CEE, resta fermo il rispetto dei decreti emanati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
impianti di cui al comma 2 del presente articolo.



Titolo 1
Combustibili per uso industriale

Art. 2.
Definizione
1. I combustibili per uso industriale sono quelli utilizzati negli impianti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché quelli utilizzati nelle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento, ovvero indicati nel punto 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio1989 recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni.


Art. 3.
Combustibili consentiti
1. Salvo quanto indicato nei successivi articoli, negli impianti di cui all’art. 2 è consentito l’uso dei seguenti combustibili:
gas naturale;
gas dl petrolio liquefatto;
gas di raffineria e petrolchimici;
gas d’altoforno, di cokeria, e d’acciaieria;
gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2% in peso;
biodiesel avente le caratteristiche di cui all’allegato al decreto ministeriale 31 dicembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994;
olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto dl zolfo non superiore all’1% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 15% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;
legna tal quale e carbone di legna;
carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all’1% in peso e di materie volatili non superiore al 35% in peso;
coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all’1% in peso e di materie volatili non superiore al 2% in peso;
antracite, prodotti antricitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all’1% in peso e di materie volatili non superiore al 13% in peso.


Art. 4.

1. Negli impianti dl cui all’art. 2 è consentito l’uso come combustibile dei residui individuati dal decreto del Ministero dell’ambiente del 16 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1995, e successive modificazioni, con le limitazioni e prescrizioni ivi previste, anche ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 9 e n. 10 del 9 gennaio 1991.


2. Negli impianti di cui all’art. 2 è consentito l’uso come combustibile degli oli usati normati dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, con le limitazioni e prescrizioni ivi previste.



Art. 5.
Impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3 MW
1. Negli impianti previsti all’art. 2 aventi potenza termica non superiore e 3 MW, fatti salvi i luoghi stessi di produzione, è comunque vietato l’uso dei seguenti combustibili:
carbone da vapore;
coke metallurgico e da petrolio;
antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;
gas da raffineria e petrolchimici;
gas da altoforno, di cokeria e d’acciaieria;
limitatamente ai nuovi impianti, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in peso, con residuo carbonioso superiore al 10% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, superiore a 230 ppm.


Art. 6.
Requisiti degli impianti

1. Gli impianti di cui all’art. 2 di potenza termica pari o superiore a 6 MW devono essere dotati di analizzatori in continuo dell’ossigeno libero e dell’ossido di carbonio e di rilevatori della temperatura nei gas affluenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


2. Nel caso di impiego di oli combustibili con viscosità superiore a 4 gradi Engler alla temperatura di 50° C è obbligatorio l’impiego di apparecchiature di preriscaldamento.


3. Nel caso di impiego di carboni da vapore è obbligatorio il sistema automatico dl alimentazione.




Titolo Il
Combustibili per uso civile

Art. 7.
Definizione

1. I combustibili per usi civili sono quelli utilizzati negli impianti termici non inseriti in un ciclo di produzione industriale.


2. Sono in ogni caso compresi fra gli impianti di cui al precedente comma quelli aventi le seguenti destinazioni d’uso:
riscaldamento e/o climatizzazione dì ambienti;
riscaldamento di acqua calda per utenza civili;
cucine, lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche;
lavaggio biancheria e simili;
forni da pane;
mense ed altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.



Art. 8.
Combustibili consentiti

1. Negli impianti termici di cui all’art. 7 è consentito l’uso dei seguenti combustibili:..
gas naturale:
gas di città:
gas di petrolio liquefatto;
gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,2% in peso;
residui di origine vegetale di cui all’art. 4, comma 1, alle condizioni previste dal decreto del Ministro dell’ambiente del 16 gennaio 1995;
biodiesel avente le caratteristiche di cui all’allegato al decreto ministeriale dei 31 dicembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994;
olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso, con residuo carbonioso non superiore al 10% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 ppm;
legna tal quale e carbone di legna;
agglomerati di lignite con contenuto di zolfo non superiore allo 0,5% in peso e di materie volatili non superiori al 40% in peso;
coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all’1% in peso e di materie volatili non superiore al 2% in peso;
antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all’1% in peso e di materie volatili non superiore al 13% in peso;
carbone di vapore con contenuto di zolfo non superiori all’1% in peso e di materie volatili non superiore al 35%.


2. Per gli impianti di potenza termica inferiore o uguale a 35 KW è consentito inoltre l’uso di agglomerati di antracite (ovuli) con contenuto di zolfo non superiore all’1% in peso e un contenuto di materie volatili non superiore al 13% in peso.


3. Ferme restando le condizioni e prescrizioni previste dal decreto del Ministro dell’ambiente del 16 gennaio 1995, e sue successive modificazioni, negli impianti termici di cui all’art. 7 destinati al riscaldamento e/o climatizzazione di ambienti industriali o artigianali, è consentito altresì l’uso dei combustibili indicati all’art. 4, comma 1, se prodotti nello stesso luogo.




Titolo III
Zone particolari

Art. 9.
Prescrizione per zone particolari
1. Il Ministro dell’ambiente disciplina con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, l’impiego dei combustibili nelle aree particolarmente vulnerabili individuate sulla base dei piani di risanamento e di tutela della qualità dell’aria di cui al decreto ministeriale del 20 maggio 1991.



Titolo IV
Disposizioni finali

Art. 10.
Aggiornamenti
1. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, è istituita una Commissione interministeriale composta da rappresentanti degli stessi Ministeri, per l’esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al presente decreto presentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni e dalle province autonome, nonché per la individuazione delle caratteristiche merceologiche dei prodotti di cui all’art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.


Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. A tale data non sono più in vigore le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e sue successive modificazioni o integrazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349.


Roma, 2 ottobre 1995.