Gazzetta ufficiale serie generale n. 302 del 29/12/1998

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

Estratto della legge.

Art. 8
(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensativa)

1. Al fine di perseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall’impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle disposizioni dei successivi commi.


2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in particolare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.


3. L’applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5 successivamente all’anno 2000 sono effettuate in relazione ai progressi nell‘armonizzazione della tassazione per le finalità di cui al comma 1 negli Stati membri dell’Unione europea.


4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce "Oli minerali" dell’allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonché la misura dell’aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1 gennaio 2005 nelle misure stabilite nell’allegato 1 annesso alla presente legge.


5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1 gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.


6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di anidride carbonica conseguenti all’impiego degli oli minerali nonché dei prodotti di cui al comma 7 nell’anno precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente legge e la misura delle stesse stabilite nell’allegato di cui al comma 4, nonché il contenimento dell’aumento annuale delle misure intermedie in non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta differenza.


7. A decorrere dal 1 gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell’allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.


8. L’imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell’anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell’anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell’anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell’impianto nel corso dell’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.


9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell‘imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.


10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;


b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell’incremento, per il medesimo anno, dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all‘articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1 gennaio 2005;


c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall’aumento progressivo dell‘accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d’imposta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da riscaldamento;


d) a concorrere, a partire dall’anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell’anno precedente per la riduzione delle emissioni e l’aumento dell’efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell’accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell’impianto medesimo nell’anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all’agevolazione;


e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante credito d’imposta pari all’incremento, per il medesimo anno, dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione;


f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F, con la concessione di un’agevolazione fiscale con credito d’imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale.



11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo sviluppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglioramento dell’efficienza energetica.


12. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l’accisa sulla benzina senza piombo è stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi alle compensazioni di cui al comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione disposta dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace in Bosnia.


13. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10, lettera a).




ALLEGATO 1
(Articolo 8, comma 4)

ELENCO DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DEL 1 GENNAIO 2005

OLI MINERALI

Benzina: lire 1.150.248 per mille litri.

Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille litri.

Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 758.251 per mille Litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 758.251 per mille litri.

Olio da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 905.856 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 905.856 per mille litri.

Olio combustibile usato per riscaldamento(*):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille chilogrammi.

Olio combustibile per uso industriale(*):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257 per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128 per mille chilogrammi.

Gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: lire 400.000 per mille chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: lire 400.000 per mille chilogrammi.

Gas metano:
per autotrazione: lire 100 per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 40 per metro cubo;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per metro cubo;
b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;
c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 78 per metro cubo;
b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro cubo.

Carbone impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi(**).

Coke di petrolio impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi (**).

Bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714), impiegato negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988: lire 30.830 per mille chilogrammi (**).

(*) Le aliquote si riferiscono agli oli combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi con oli da gas per la produzione di oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi: densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi 70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5 per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si considerano densi se hanno una viscosità (V), a 50° C, superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se hanno una viscosità (V), a 50° C, superiore a 37,4 ma non a 91 centistokes, fluidi se hanno una viscosità (V), a 50° C, da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi se hanno una viscosità (V), a 50° C, inferiore a 21,2 centistokes.

(**) Le aliquote indicate per carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion", valgono per rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640-0,830-0,672.


TABELLA A

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L’ESENZIONE DALL’ACCISA O L’APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L’OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Impieghi Agevolazione

11.Produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica;

metano Lire 8,7per metro cubo
gas di petrolio liquefatti Lire 13.200 per 1.000 chilogrammi
gasolio Lire 32.210 per 1.000 litri
olio combustibile e oli minerali greggi, Lire 41.260 per 1000 naturali chilogrammi

In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30 per cento quale che sia il combustibile impiegato.

L’agevolazione è accordata:

a) ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di energia elettrica;

b) ai combustibili impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore;
c) agli oli minerali impiegati in impianti petrolchimici per l’alimentazione di centrali combinate termoelettriche per l’autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni.

11-bis. Produzione di energia elettrica integrata con impianti di gasificazione, assimilata alle fonti rinnovabili .... Esenzione.