LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 302 del 30/12/97

Oggetto : Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.


Estratto dall’art. 17
(Disposizioni tributarie in materia di veicoli)
dal comma 29.

29. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NO2). La tassa è dovuta nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l’insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.


30. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 29 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell’anno precedente.


31. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell’anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell’anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.


32. Ai fini dell’accertamento della tassa si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione.


33. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l’indennità di mora e gli interessi previsti dall’articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l’omesso pagamento della tassa si applica, oltre l’indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 29 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 50 del predetto testo unico.


34. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, o. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che, in Italia, acquistano macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semiportate e attrezzature fisse. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1o gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall’articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all’adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Entro quindici giorni dalla data di consegna della macchina agricola nuova, il venditore ha l’obbligo di demolire direttamente la macchina usata o di consegnarla ad un demolitore autorizzato e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione. La macchina usata non può essere rimessa in circolazione né riutilizzata. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.


35. L’attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266. per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in Vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure .intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.


36. Il comma 112 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.662, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali.


37. Il comma 11 dell’articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.656, è abrogato.


38. Al numero 27-ter dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere" sono sostituite dalla seguente: "direttamente".


39. L’imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.




Art. 20.
(Disposizioni in materia di versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali).

1. All’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il pagamento dell’accisa, fatte salve le disposizioni previste per l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l’indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta".


2. Il primo comma dell’articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all’articolo 79, maggiorato di quattro punti. L’interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile".


3. L’articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"ART. 93 (Interessi passivi) - 1. In occasione del rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi, l’interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all’articolo 79, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione. L’interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui al citato articolo 79 spetta altresì al contribuente sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie".


4. Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il dichiarante ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, chiede spontaneamente la revisione dell’accertamento di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374. Sugli eventuali maggiori diritti sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, qualora l’istanza di revisione dell’accertamento sia presentata oltre novanta giorni dopo la data in cui l’accertamento è divenuto definitivo.


5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere modificata la misura degli interessi di cui ai commi 2 e 3.