Suggerimenti al D.M. n. 55 del 14/03/2000

Il decreto, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14/03/2000, sostituisce i DD.MM. 13/05/1971 e 21/11/1974. Pertanto , per i cali di cui al comma 3, art. 4 del Dlvo. 504/95, deve farsi ora riferimento al D.M. 13/01/2000, n. 55. Importanti direttive compartimentali sono contenute nella circolare prot. n. 157/UDC del 04 aprile 2000.


La richiesta di riconoscimento dei cali può essere effettuata "una tantum", ai competenti Uffici Tecnici di Finanza, dai depositi fiscali mittenti . Per i cali tecnici derivanti da operazioni semplici , la richiesta di riconoscimento è inserita nella procedura prevista, ai fini del loro riconoscimento, dai telex prot. n. 278/8 del 02/06/93 e n. 766/8 del 19/06/93. Per i cali riscontrati sui prodotti provenienti dai depositi fiscali comunitari, la richiesta di calo può essere presentata, in alternativa, dal destinatario al momento della presentazione agli U.T.F. degli esemplari 3 e 4 dei D.A.A. relativi


Le rimanenze giornaliere da riportare sul registro di carico e scarico ai fini del calcolo dei cali di giacenza devono, quindi, essere riferite ai soli prodotti non confezionati e non devono, quindi, essere riferite ai soli prodotti non confezionati e non devono tenere conto di eventuali prodotti "in transito" che non vengono scaricati nei contenitori del deposito.


Calo ammissibile ai soli fini dei diritti diversi dall’accisa


Se i recipienti di ciliegio o se sono di capacità non superiore ai 4 ettolitri, il calo è maggiorato dell’1%.


Il calo indicato è comprensivo anche delle perdite di filtrazione di imbottigliamento e per altri motivi tecnici.


Lo stesso calo previsto per il confezionamento in recipienti di capacità superiore ai 50 litri è ammissibile anche per i depositi dai quali l’alcol denaturato è estratto esclusivamente allo stato sfuso.


Oltre al calo in peso è ammesso il calo in volume anidro previsto per l’alcole etilico contenuto.


Il calo è commisurato al carico di magazzino e cioè alla giacenza all’inizio dell’anno o, se posteriore, alla data dell’ultimo inventario, maggiorato del quantitativo introdotto successivamente.


Per il gasolio detenuto presso i depositi commerciali, la determinazione dei cali ammissibili, secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 2 del D.lvo 504/95, è pari al 3 delle quantità assunte in carico nel periodo preso a base per la verifica.