3. Per la birra le perdite in magazzino, comprensive anche di quelle connesse all'introduzione ed all'estrazione, derivanti da rotture di imballaggi e contenitori sono riconosciute in misura inferiore o pari allo 0,2 per cento del quantitativo estratto nel mese.
4. Le frazioni di calo superiore alle misure forfettarie sono riconosciute secondo i principi contenuti nell'articolo 862 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993 su richiesta dell'interessato, dal direttore della circoscrizione doganale territorialmente competente, che può avvalersi dell'opera del laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette nonché di quella dell'ufficio tecnico di finanza.
1. I cali naturali e tecnici sono determinati rispetto alla quantità di merce risultante al momento dell'assoggettamento al vincolo doganale ovvero, se sono stati eseguiti controlli o verifiche, al momento dell’ultimo controllo o verifica.
2. I cali riconosciuti sono annotati nei documenti emessi in occasione della liberazione dal vincolo doganale, ovvero, perdurando detto vincolo, nei verbali redatti in occasione di controlli o verifiche e nei prescritti registri, scritture od inventari.